Il Gores, nell’aggiornamento delle ore 18, ha comunicato i dati dei decessi odierni a causa dell’epidemia da Covid-19 sono stati 22.

Un numero che preoccupa e che probabilmente è stato uno dei motivi che ha spinto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a firmare questa sera l’ordinanza n. 10 con la quale, considerata la situazione di emergenza sanitaria, si stabiliscono ulteriori provvedimenti restrittivi.

“Al fine di evitare assembramenti di persone – è scritto nel documento – sono chiusi al pubblico, e ne è, pertanto, vietato l’accesso: spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente.

Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
b) è consentita, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020”.

L’ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 21 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.

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