E’ pienamente legittima la delibera della Regione Marche che assegna risorse  Ue non solo al recupero e miglioramento del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dal sisma, ma anche ad iniziative di valorizzazione turistica.

E’ quanto ha stabilito il  Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche che ha respinto nel merito il ricorso  presentato da alcuni Comitati dell’area del sisma contro la Regione Marche per la sospensione e annullamento del provvedimento approvato dalla giunta il 14 gennaio scorso che attiva una serie di iniziative di promozione turistica del territorio regionale, finanziandole con i fondi di cui al POR/FESR Marche 2014-2020 – Asse prioritario 8. A fronte infatti di una dotazione complessiva di circa 250 milioni di euro destinati alla ricostruzione e prevenzione, 7,5 milioni sono destinati alle iniziative di promozione turistica.

Dopo mesi di polemiche sui fondi europei nelle aree terremotate dove la Regione ha sempre  affermato di aver usato le risorse come previsto e come programmato arriva una sentenza del Tar che conferma questa visione,  ha sottolineato il presidente della Regione. Parole le sue, ha specificato, che non hanno alcuna nota di trionfalismo, ma  piuttosto dell’ umiltà di chi continua a lavorare  all’emergenza più importante nella nostra Regione, ma lo vorrebbe fare in un clima costruttivo, positivo e sereno. Secondo il presidente la sentenza aiuterà tutti a ritrovare la strada del dialogo e a comprendere che la Regione ha ben operato nell’utilizzo di questi fondi. Si potrà quindi continuare a lavorare  perché queste risorse possano essere motore di sviluppo per il territorio, mettendo fine alle polemiche e cercando sempre più di trovare strade, metodi, strumenti e semplificazioni per rispondere ai bisogni di tutti i cittadini.

La sentenza del Tar pubblicata ieri motiva  la legittimità della delibera sottolineando che la decisione della giunta regionale trova piena legittimazione nel POR/FESR approvato dalla Commissione UE. Inoltre per quanto riguarda il fatto che i beneficiari dei fondi non sono i Comuni del cratere , il Tar condivide pienamente il fatto che la promozione turistica passi anche attraverso fiere internazionali o eventi analoghi o tutte le altre iniziative indicate dalla delibera impugnata. “Non si potrebbe immaginare – sottolinea la sentenza del Tar – che ogni Comune proceda in proprio a promuovere le proprie peculiarità turistiche in Europa e nel mondo. Questo modus operandi, oltre a richiedere maggiori risorse finanziarie, non sarebbe destinato al successo, stante il fatto che la promozione turistica, per essere efficace, deve essere svolta da personale con adeguata preparazione professionale”.

SISMA E FONDI UE: IL TAR STABILISCE LA PIENA LEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA PER LE RISORSE DESTINATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA